solidaritenordsud 
ONE WORLD! PER LA DIGNITA' DELL'AFRICA

Lo statuto 

CERTIFICATO ISCRIZIONE ONLUS - DIRITTO AL 5 PER MILLE.

CERTIFICATO ISCRIZIONE ONLUS - DIRITTO AL 5 PER MI...
41578_120657691317324_8252_n.jpg

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

“SOLIDARITE’ NORD-SUD”

Costituzione - Denominazione – Sede

 

Art. 1. E’ costituita con Sede in Roma, via Como 35 l’associazione di promozione sociale denominata “Solidarité Nord-Sud” ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L’Associazione “Solidarité Nord-Sud”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: a) Promuovere le culture autoctone, valorizzando le diversità culturali nel rispetto dell’ambiente e promuovendo l’autodeterminazione nello sviluppo economico e sociale dei popoli; b) Sostenere le Comunità per il raggiungimento del loro sviluppo nel rispetto delle loro tradizioni, conoscenze e bisogni reali; c) Proporre e sostenere iniziative finalizzate alla reciproca conoscenza e allo sviluppo delle arti e tecniche autoctone; d) Promuovere incontri e iniziative culturali, sostenere e promuovere il turismo responsabile e solidale.

Art. 4. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali e ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale. L’Associazione realizza i propri scopi con attività conformi alle finalità sovraesposte e comunque ispirate ai principi di pari opportunità ed al rispetto dei diritti inviolabili della Persona. 

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire e/o promuovere e sottoscrivere partenariati con altri organismi anche all’estero e di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali; esercitare attività di turismo responsabile e solidale rivolte ai propri associati. 

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. 

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà senza obbligo di motivazione sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. L’attività degli associati è svolta a titolo gratuito,  salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità deliberata dal Consiglio Direttivo, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 9. La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario; d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale deliberazione avrà decorrenza immediata e, in ogni caso, resta fermo l’obbligo de pagamento della quota sociale per l’anno in corso In caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere, invece, ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 10. Sono organi dell’Associazione: a. l’Assemblea dei soci; b. il Consiglio Direttivo; c. il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci 

Art. 11. L’Assemblea è organo sovrano ovvero rappresenta l’universalità di tutti gli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i pagamenti e viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dal Presidente, dal Consiglio o da almeno un terzo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o tramite mail a tutti i soci, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione e l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 12. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 13. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Art. 14. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 15. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 

  • discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
  • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
  • elegge il presidente; 
  • approva l’ammontare delle quote associative stabilito dal Consiglio e il termine ultimo per il loro versamento; 
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;  
  • decide sull’ esclusione dei soci ai sensi dell’art. 9; 
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 16. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo definibile dall’assemblea nel corso del tempo in base alle esigenze associative. Esso dura in carica  3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in mancanza da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione almeno quattro volte all’anno e ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso via mail o lettera non raccomandata almeno 10 giorni prima della riunione. Detta convocazione deve contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno.

                                                                                                                               

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi 

presiede. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto o bilancio consuntivo dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo 

  • può nominare, e revocare,  tra i propri componenti un vice presidente, un tesoriere, un segretario e quante altre cariche ritiene opportune; 
  • può preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 20. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, il Presidente indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 21. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, e dura in carica 3 anni e può essere rieletto E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il presidente ha i poteri dell’ordinaria e straordinaria amministrazione.

Inoltre compete al Presidente:

  • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
  • determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
  • emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti ancorché ricadenti nelle competenze del Consiglio nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.                                                                                                                  

Per i casi d’indisponibilità, di assenza o di qualsiasi altro impedimento, il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vicepresidente.

Art. 22. Il Tesoriere, se nominato, collabora con il Presidente per la tenuta dei libri contabili

Art. 23. Il Segretario, se nominato, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.24. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione annuale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso. Il bilancio è depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 25. Le risorse economiche dell’Associazione derivano da:

  • quote associative versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’Assemblea e contributi di simpatizzanti; 
  • contributi dei soci, di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, dell’Unione Europea, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi; donazioni e lasciti testamentari; 
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
  • proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 26. Il patrimonio sociale è costituito da:

  • beni immobili e mobili; 
  • contributi, donazioni, erogazioni, lasciti o successioni; 
  • altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 27. Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione e verrà utilizzata per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’associazione.

     

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 28. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 16 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. 

Norma finale

Art. 29. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roma, 1 novembre 2010